Whistleblowing

Il Whistleblowing è la segnalazione da parte di un dipendente o di un altro soggetto, di un illecito o di una situazione pericolosa che si verifica all’interno di un’organizzazione, pubblica o privata.

Il Whistleblowing serve a tutelare il pubblico interesse, a prevenire e a contrastare gli illeciti, a garantire la trasparenza e la correttezza delle attività delle organizzazioni.

In Italia, il Whistleblowing è regolato dal D. Lgs. 24/2023 che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e la sua protezione dalle ritorsioni.

Anche ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE – CPT si impegna a operare in modo etico e responsabile e chiede alle persone con cui stabilisce o ha stabilito rapporti nel contesto delle proprie attività di comportarsi in modo analogo.

A tal fine, ENTE SCUOLA EDILE CREMONESE – CPT ha implementato regole specifiche, un processo di Whistleblowing e incaricato un Organo di gestione del canale di segnalazione interno ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

LOMBARDIA: PUBBLICATA ORDINANZA URGENTE PER SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE PER I LAVORATORI. STOP ATTIVITA’ DAL 2 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE 2025 DALLE 12.30 ALLE 16 IN AREE EDILI, CAVE, AZIENDE AGRICOLE E FLOROVIVAISTICHE 

Il provvedimento è entrato in vigore dalle 00.01 di oggi mercoledì, 2 luglio, fino al 15 settembre 2025, e disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito internet https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro riferita a: ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12, segnali un livello di rischio 'ALTO'

Nell’ordinanza si richiama inoltre l’importanza delle ‘Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il cui rispetto viene raccomandato anche in tutte le lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Sono escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste: Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.

Scarica l'ordinanza e le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” emesse dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome” a cui fa riferimento.

Ordinanza 348 del 01/07/2025

Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare