RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il CPT costituisce, per l’edilizia, l’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Art. 51. Organismi paritetici.

1. A livello territoriale sono costituiti gli ORGANISMI PARITETICI di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee).

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

In questa sezione trovate modulistica utile per l’elezione del RLS aziendale:

  • i riferimenti legislativi relativi alla figura del RLS e disposizioni contrattuali per l’elezione/designazione;
  • modello per il verbale dell’elezione del RLS aziendale (in triplice copia;
  • modello per la comunicazione al CPT della elezione del RLS e dei relativi dati (per l’inserimento nell’elenco tenuto dal CPT);
  • modello per la verbalizzazione della riunione periodica di prevenzione e protezione.

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il D. Lgs. 81/2008 definisce all’art. 2, comma 1, lettera i), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 12 dispone che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.

Il CPT costituisce, per l’edilizia, l’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008:

Art. 51. Organismi paritetici.

1. A livello territoriale sono costituiti gli ORGANISMI PARITETICI di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee).

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

 

Note importanti:

Il RLS eletto in azienda non è operativo fino al conseguimento dell’attestato allo specifico corso di formazione previsto dagli artt. 51 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (che deve essere fatto presso od in collaborazione con il CPT).

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

In assenza di RLS aziendale o in carenza della formazione del RLS eletto, i lavoratori ed i datori di lavoro devono fare riferimento alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) istituita per accordo contrattuale.

Contatti

RLS Territoriale edilizia

 

RLS Territoriale edilizia

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REGIONE LOMBARDIA: ORDINANZA URGENTE FINALIZZATA A TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI ESPOSTI ALLA ALTE TEMPERATURE

STOP ATTIVITA’ DAL 10 GIUGNO AL 23 SETTEMBRE 2026 DALLE 12.30 ALLE 16. NEI SETTORI AGRICOLO E FLOROVIVAISTICO, NEI CANTIERI EDILI ALL'APERTO E NELLE CAVE IN CASO DI LIVELLO DI RISCHIO ALTRO PER I LAVORATORI ESPOSTI AL SOLE IMPEGNATE IN ATTIVITA' FISICHE INTENSE

Il provvedimento è in vigore dal 10 giugno al 23 settembre 2026, e disciplina il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, limitatamente ai giorni in cui la mappa giornaliera pubblicata quotidianamente sul sito internet https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro con riferimento a lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, segnala un livello di rischio ALTO.

Nell’ordinanza si richiama l’importanza delle ‘Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare’, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il cui rispetto viene raccomandato anche in tutte le lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne.

Sono escluse dall’applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, le pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, gli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano adottate tutte le idonee misure organizzative ed operative previste dalle linee di indirizzo sopra richiamate.

Si ricorda che la violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.

Scarica l'ordinanza e le “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” emesse dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome a cui fa riferimento.

Ordinanza 484 del 09/06/2026

Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare

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