Il CPT costituisce, per l’edilizia, l’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Art. 51. Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti gli ORGANISMI PARITETICI di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee).
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
In questa sezione trovate modulistica utile per l’elezione del RLS aziendale:
– i riferimenti legislativi relativi alla figura del RLS e disposizioni contrattuali per l’elezione/designazione;
– modello per il verbale dell’elezione del RLS aziendale (in triplice copia;
– modello per la comunicazione al CPT della elezione del RLS e dei relativi dati (per l’inserimento nell’elenco tenuto dal CPT);
– modello per la verbalizzazione della riunione periodica di prevenzione e protezione.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il D. Lgs. 81/2008 definisce all’art. 2, comma 1, lettera i), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
L’art. 37 del D. Lgs. 81/2008, “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, al comma 12 dispone che “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Il CPT costituisce, per l’edilizia, l’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2008:
Art. 51. Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti gli ORGANISMI PARITETICI di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee).
Art. 2. Definizioni.
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
ee) “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
In questa sezione è possibile trovare la modulistica utile per l’elezione del RLS aziendale:
- riferimenti legislativi relativi alla figura del RLS e disposizioni contrattuali per l’elezione/designazione;
- modello per il verbale dell’elezione del RLS aziendale (in triplice copia);
- modello per la comunicazione al CPT della elezione del RLS e dei relativi dati (per l’inserimento nell’elenco tenuto dal CPT);
- modello per la richiesta al CPT di assegnazione del RLST;
- modello per la verbalizzazione della riunione periodica di prevenzione e protezione.
NOTE IMPORTANTI:
Il RLS eletto in azienda non è operativo fino al conseguimento dell’attestato allo specifico corso di formazione previsto dagli artt. 51 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (che deve essere fatto presso od in collaborazione con il CPT).
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
In assenza di RLS aziendale o in carenza della formazione del RLS eletto, i lavoratori ed i datori di lavoro devono fare riferimento alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) istituita per accordo contrattuale.
RLS Territoriale edilizia – Territorio cremasco e soresinese:
- geom. Luciana Occhio
- tel. e fax 0373 257141 – cell. 333 7114685
- e-mail rlst.edilizia.cr@libero.it
RLS Territoriale edilizia – Territorio cremonese e casalasco:
- geom. Simone Drovandi
- tel. 0372 561009 – fax 0372 560933 – cell. 335 6071131
- e-mail rlst.edilizia.cr@gmail.com
Documenti
Informazioni utili sulla figura del RLS aziendale
Modello del verbale per l’elezione del RLS aziendale
Comunicazione al CPT della elezione del RLS aziendale
Modello per la richiesta al CPT di assegnazione del RLST;
Modello del verbale di riunione periodica
Circolare 20/2011 del Ministero del Lavoro sugli Organismi Paritetici
Circolare 13/2012 del Ministero del Lavoro sugli Organismi Paritetici del settore edile